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MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA |
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La normativa relativa alla cittadinanza italiana, molto complessa e riordinata da ultimo con la legge 5.2.1992, n.91, contempla una varieta' di aspetti e casi che difficilmente possono essere riassunti in poche righe informative. I principi fondamentali sanciti dalla Legge riguardano l'acquisto della cittadinanza "jure sanguinis", la parita' di diritto di trasmissione della cittadinanza tra uomo e donna, la possibilita' di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana e la possibilita' di possedere piu' di una cittadinanza contemporaneamente. Nel fornire di seguito alcuni esempi di carattere generale, si pregano gli eventuali interessati di voler sempre contattare la Sezione consolare competente per una piu' attenta ed adeguata valutazione dei singoli casi. |
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Dopo l'entrata in vigore della legge 91/92 sono cittadini italiani i figli minori di genitori italiani (o di un genitore italiano):
- se legittimi (nati durante il matrimonio); se naturali (nati fuori del matrimonio e legalmente riconosciuti); se adottivi (a seguito di sentenza di adozione pronunciata in Italia o all'estero e delibata in Italia);
- che al momento dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte di un genitore straniero abbiano con quel genitore la residenza comune.
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Altre possibilità di acquisto sono previste per i minori, figli di stranieri o apolidi, residenti in Italia. |
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Gli stranieri maggiorenni e legalmente residenti in Italia possono richiedere la cittadinanza italiana alle seguenti condizioni:
- dopo sei mesi di residenza in Italia, se coniuge di cittadino italiano; dopo tre anni di residenza in Italia, se figlio o nipote di cittadino per nascita; dopo quattro anni di residenza se cittadino europeo; dopo cinque anni di residenza, se apolide o rifugiato politico; dopo cinque anni di residenza se maggiorenne adottato da cittadino italiano; dopo aver prestato per almeno cinque anni servizio alle dipentenze dello stato, anche all'estero;
- dopo dieci anni di residenza, se cittadino extra-europeo.
Il coniuge straniero di cittadino italiano residente all'estero può acquistare la cittadinanza italiana dopo tre anni di matrimonio. Per ulteriori informazioni consultare:
1. Matrimonio con cittadino romeno
2. Matrimonio con cittadino moldovo
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA:
Dopo l'entrata in vigore della legge N.123/1983, confermata dalla legge n.91/1992, la cittadinanza italiana si perde solo con espressa e formale dichiarazione di rinunzia.
In caso di acquisto volonario di una cittadinanza straniera, il cittadino (o la cittadina) mantiene la cittadinanza italiana.
La donna che ha perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con straniero che le ha automaticamente comunicato la sua cittadinanza, la riacquista con dichiarazine in tal senso effettuata anche all'estero (in consolato).
MODI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Coloro i quali hanno perso la cittadinanza italiana perchè hanno acquistato una cittadinanza straniera, volontariamente (se maggiorenni) od involonariamente (se figli maggiorenni di chi ha acquistato una cittadinanza straniera) possedendo due o più cittadinanze al compimento della maggiore età, non hanno fatto l'opzione prevista dalla legge n.123/1983 art.5, possono riacquistarla se (L. 91/1992, art.13 comma 1):
a) prestano servizio militare in Italia e dichiarano preventivamente di volerla riacquistare
b) assumono un impiego dello Stato, anche all'estero, e dichiarano di volerla riacquistare
c) se dichiarano di volerla riacquistare ed hanno stabilito o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica
d) dopo un anno dalla data in cui hanno stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia emtro lo stesso termine
Non è più possibile effettuare dichiarazioni di riacquisto risiedendo all'estero. I termini previsti dall'art. 17 della legge sono scaduti.
Qualora si desideri consultare la legge sulla cittadinanza per ulteriori informazioni cliccare qui .
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