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Diritti e doveri del cittadino straniero in Italia
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DIRITTI E DOVERI DELLO
STRANIERO IN ITALIA |
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Art. 2 del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998)
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
- Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.
Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i
criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
- La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle
loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
- Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
- Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici
servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in
una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia
possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per
quella indicata dall'interessato.
- La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti
alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e
della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di
prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di
essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di
allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status
personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
- Gli accordi internazionali
stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono
stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o
limitare le immigrazioni clandestine.
- Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all’osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
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