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Autocertificazione

Informazioni sullo
stato civile

INFORMAZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

Cittadinanza

II possesso della cittadinanza italiana (o, in determinati casi, di altro Paese dell'UE) è il primo requisito per l'azione consolare ed il presupposto indispensabile per la maggior parte degli atti emessi dagli Uffici consolari.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate dalle persone in possesso della cittadinanza italiana (o di altro Paese dell'UE).

Non è ammissibile la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da parte di coloro che abbiano presentato alle autorità diplomatico-consolari domanda di riconoscimento dello status di cittadino italiano, ovvero abbiano effettuato la dichiarazione di volerla riacquistare ai sensi dell'ari. 17 della legge 91/1992, fino ad esito positivo del relativo procedimento.

Al fine di permettere all'Ufficio ricevente di effettuare gli eventuali controlli in tempi brevi, colui che dichiara il possesso della cittadinanza italiana dovrà indicare in quali registri della Pubblica Amministrazione risulti il suo status civitatis.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'interessato, anche contestualmente ad un'istanza, comprovano a titolo definitivo i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  • nascita, residenza, cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (anche per la celebrazione del matrimonio)
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente
  • nascita del figlio
  • iscrizione in albi o elenchi della pubblica amministrazione
  • titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi, assolvimento di obblighi contributivi, codice fiscale, partita IVA ed altri dati dell'interessato presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari
  • di non aver riportato condanne penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in carta libera, non sono soggette ad autenticazione della firma. Possono essere inviate per posta o per via telematica, unitamente alle relative istanze, se corredate dalla fotocopia di un documento di identità italiano o di un altro Paese dell'UE, da inserire nel fascicolo.

Fanno eccezione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, i quali non possono essere sostituiti da altro documento.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Tutti gli altri stati, fatti e qualità personali sono comprovati - dall'interessato, a titolo definitivo, mediante -dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza (coniuge, figli, genitori, ecc.). Essa può anche attestare che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se contestuale ad un'istanza o comunque collegata alla stessa, non deve essere autenticata. Se la dichiarazione non è collegata ad un'istanza, essa è soggetta all'autentica della firma.

Qualora risulti necessario controllare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso in cui i dati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Ufficio entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

Verifiche

Gli Uffici sono tenuti ad effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, attraverso controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano ragionevoli dubbi.

Passaporti

La firma sugli atti d'assenso necessari per il rilascio del passaporto non deve essere autenticata. Infatti, l'assenso va considerato parte di un atto unitario (istanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione, assenso), anche nel caso in cui esso sia contenuto in un foglio separato, allegato all'istanza.

Le fotografie degli interessati sono comunque soggette ad autentica, ai sensi della legge sui passaporti 1185/1967, art. 16, secondo comma, come ribadito dall'art. 2, settimo comma della legge 127/1997.

L'autentica è effettuata dall'addetto che riceve l'istanza, qualora l'interessato si presenti personalmente presso l'Ufficio consolare.

Se invece l'istanza viene inviata per posta, deve essere corredata, oltre che da fotocopia di un documento di riconoscimento, anche da fotografia autenticata. Tale autentica può essere effettuata anche presso l'autorità locale competente e deve essere conforme alle norme sulla legalizzazione.

Per il rinnovo del passaporto, non sono ovviamente necessarie la fotografia autenticata e la fotocopia del documento di identità.

FONTI NORMATIVE

  • Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (GU n. 23 de! 27 gennaio 1968)
  • Legge 11 maggio 1971 ». 390 (GU n. 158 del 24 giugno 1971)
  • Legge 15 maggio 1997 n. 127 (Suppl. ord. GU n. 113 del 17 maggio 1997)
  • Legge 16 giugno 1998 n. 191 (Suppl. ord. GU n. 142 del 20 giugno 1998) DPR 20 ottobre 1998 n. 403, Regolamento di attuazione degli arti. 1,2 e 3 della legge 12 7/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (GU n. 275 del 24 novembre 1998)
  • Circolare PCM 2 7 maggio 1998 n. 4/98 sull'attuazione della legge 12 7/199 7 (GU n. 124 del 30 maggio 1998)
  • Circolare PCM 5 febbraio 1999 n. 1.1.26/10888/9.84 sull'attuazione dei DPR 403/1988 (GU n. 33 del 10 febbraio 1999)
  • DM 3 marzo 1995 n. 171, Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri (Suppl. ord. GU n. 112 del 16 maggio 1995)