Servizi consolari Modi di acquisto Autocertificazione Download modelli di autocertificazione Informazioni sullo |
INFORMAZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE Cittadinanza II possesso della cittadinanza italiana (o, in determinati casi, di altro Paese dell'UE) è il primo requisito per l'azione consolare ed il presupposto indispensabile per la maggior parte degli atti emessi dagli Uffici consolari. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate dalle persone in possesso della cittadinanza italiana (o di altro Paese dell'UE). Non è ammissibile la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da parte di coloro che abbiano presentato alle autorità diplomatico-consolari domanda di riconoscimento dello status di cittadino italiano, ovvero abbiano effettuato la dichiarazione di volerla riacquistare ai sensi dell'ari. 17 della legge 91/1992, fino ad esito positivo del relativo procedimento. Al fine di permettere all'Ufficio ricevente di effettuare gli eventuali controlli in tempi brevi, colui che dichiara il possesso della cittadinanza italiana dovrà indicare in quali registri della Pubblica Amministrazione risulti il suo status civitatis. Dichiarazioni sostitutive di certificazione Le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'interessato, anche contestualmente ad un'istanza, comprovano a titolo definitivo i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, in carta libera, non sono soggette ad autenticazione della firma. Possono essere inviate per posta o per via telematica, unitamente alle relative istanze, se corredate dalla fotocopia di un documento di identità italiano o di un altro Paese dell'UE, da inserire nel fascicolo. Fanno eccezione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, i quali non possono essere sostituiti da altro documento. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Tutti gli altri stati, fatti e qualità personali sono comprovati - dall'interessato, a titolo definitivo, mediante -dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. La dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza (coniuge, figli, genitori, ecc.). Essa può anche attestare che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se contestuale ad un'istanza o comunque collegata alla stessa, non deve essere autenticata. Se la dichiarazione non è collegata ad un'istanza, essa è soggetta all'autentica della firma. Qualora risulti necessario controllare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel caso in cui i dati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Ufficio entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso. Verifiche Gli Uffici sono tenuti ad effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, attraverso controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano ragionevoli dubbi. Passaporti La firma sugli atti d'assenso necessari per il rilascio del passaporto non deve essere autenticata. Infatti, l'assenso va considerato parte di un atto unitario (istanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione, assenso), anche nel caso in cui esso sia contenuto in un foglio separato, allegato all'istanza. Le fotografie degli interessati sono comunque soggette ad autentica, ai sensi della legge sui passaporti 1185/1967, art. 16, secondo comma, come ribadito dall'art. 2, settimo comma della legge 127/1997. L'autentica è effettuata dall'addetto che riceve l'istanza, qualora l'interessato si presenti personalmente presso l'Ufficio consolare. Se invece l'istanza viene inviata per posta, deve essere corredata, oltre che da fotocopia di un documento di riconoscimento, anche da fotografia autenticata. Tale autentica può essere effettuata anche presso l'autorità locale competente e deve essere conforme alle norme sulla legalizzazione. Per il rinnovo del passaporto, non sono ovviamente necessarie la fotografia autenticata e la fotocopia del documento di identità. FONTI NORMATIVE
|