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QUADRO DELLA NORMATIVA ROMENA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1. 1. PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Quadro normativo: Legge nr. 133/1999 Soltanto due articoli della Legge citata si applicano: -
articolo
22: “ le
PMI sono esentate dai dazi doganali per i macchinari, impianti, equipaggiamenti
industriali, know-how che si importano in vista dello sviluppo delle proprie
attivita’ produttive e servizi (pagati con fondi propri oppure con crediti
ottenuti da banche romene o straniere)” ; -
articolo
25: “ le
PMI sono esentate dai dazi doganali per le importazioni di materie prime
necessarie alla fabbricazione dei prodotti, se questi prodotti sono a loro volta
esentati dai dazi doganali di importazione. La lista comprendente i prodotti
esentati si approva annualmente con decisione del Governo” 2. ZONE LIBERE Quadro normativo: Legge nr. 84/1992 Le Zone Libere sono definite come segue: “una parte del
territorio dello Stato, nella quale le merci che vi entrano non vengono
considerate, dal punto di vista dei dazi doganali, come merci che si trovano sul
territorio doganale del Paese e non sono sottoposte al normale
controllo doganale “ Principali
vantaggi: -
i terreni e le costruzioni della Zona Libera possono essere dati in
concessione o affittati alle persone fisiche e giuridiche, romene e straniere.
Il periodo di concessione puo’ essere di al massimo 50 anni e viene
stabilito in funzione dell’ammontare dell’investimento o della specifica
attivita’, mentre l’affitto puo’ essere fatto per un periodo
di al massimo 1 anno con possibilita’ di prolungamento, con
l’approvazione del Ministero dei Trasporti; -
esenzione di dazi doganali, imposta sul profitto, IVA e accise relative
alle attivita’ svolte nella Zona Libera; -
la possibilita’ di rimpatriare (quando l’azienda cessa l’attivita’)
il profitto ed il capitale dopo il pagamento di tutti i debiti nei confronti
dello Stato ed i partners d’affari; -
i mezzi di trasporto, le merci ed altri beni provenienti dall’estero o
destinati ad altri Paesi, che entrano o escono sono esentati dai dazi doganali e
dalle imposte; -
i beni di una Zona Libera possono essere trasportati in un’altra zona
libera senza dover pagare i dazi doganali; -
esenzione di dazi doganali per i beni romeni che vengono utilizzati per
costruire, sistemare impianti che si trovano in una zona libera nonche’ per i
materiali e gli accessori romeni impiegati alla fabbricazione di beni; -
tutte le operazioni finanziarie relative alle attivita’ svolte in una
zona libera si possono fare in valuta; -
gli investimenti fatti nelle zone libere non possono essere espropriati o
sottoposti ad altre misure di questo tipo; -
altre agevolazioni fiscali, di trasporto, ecc. Attualmente in Romania ci sono sei zone libere, che
godono di vantaggi supplementari, oltre a quelli gia’ presentati, a seconda
della loro posizione geografica e delle infrastrutture presenti: 1. ZONA LIBERA CONSTANTA-SUD (Costanza e’ il principale porto marittimo del Mar Nero) - costituita nel 1993 2. ZONA LIBERA SULINA (A Sulina il Danubio versa nel Mar Nero; porto) - costituita nel 1993 3. ZONA LIBERA GALATI (porto sul Danubio; si segnala l’esistenza del piu’ importante cantiere navale di Romania) - costituita nel 1994 4. ZONA LIBERA BRAILA (porto sul Danubio) - costituita nel 1994 5. ZONA LIBERA GIURGIU (porto sul Danubio) - costituita nel 1996 6. ZONA LIBERA CURTICI-ARAD (vicina alla frontiera con l’Ungheria)- costituita nel giugno 1999.
3. PARCHI INDUSTRIALI Quadro normativo: Legge nr. 134 del 21 luglio 2000 I Parchi industriali sono definiti come segue: “ aree
strettamente delimitate dal punto di vista del territorio, dentro le quali
vengono svolte attività
di investimenti, di produzione industriale e di servizi, in un regime di
facilitazioni specifiche”. I Parchi Industriali si costituiscono per stimolare lo
sviluppo economico-sociale, per mettere in opera nuove tecnologie, per attirare
e valorizzare le risorse umane della zona. Il periodo di esistenza di un Parco
Industriale e’ di almeno 25 anni e viene stabilito in funzione degli obiettivi
proposti nel Programma Nazionale di Sviluppo Economico. Gli operatori economici che svolgono la loro attività
in un Parco Industriale godono delle seguenti agevolazioni: a)
esenzione di dazi doganali e dell’IVA per l’importazione di
macchinari, impianti, istallazioni, equipaggiamenti, mezzi di trasporto,
impianti agricoli, altri beni oggetto di ammortamento necessari per lo
svolgimento dell’investimento; b)
esenzione di dazi doganali e dell’IVA per le importazioni di materie
prime e materiali, pezzi di ricambio e componenti per la costruzione,
riparazione e manutenzione di beni che si trovano nel Parco Industriale; c)
esenzione dall’imposta sul profitto reinvestito nella modernizzazione
delle tecnologie, sviluppo dell’infrastruttura industriale, mantenimento degli
investimenti nel quadro del Parco Industriale per almeno 5 anni dalla creazione; d)
cofinanziamento, con o senza l’obbligo di restituzione, dai fondi
destinati allo sviluppo dei Parchi Industriali, entro il limite
del 25% del valore dell’investimento necessario al proseguimento dei
lavori di infrastruttura, e all’assicurazione dei servizi pubblici attinenti
al rispettivo Parco Industriale, ad eccezione dei finanziamenti esterni. In
quest’ultimo caso il limite del cofinanziamento viene stabilito dal
finanziatore esterno; e)
agevolazioni nel pagamento delle imposte e tasse locali, in base alle
decisioni dei rispettivi Consigli locali e distrettuali; f)
le camere di commercio e industria assicureranno, in collaborazione con
le istituzioni pubbliche competenti, il rilascio dei nulla osta, delle
autorizzazioni e delle licenze di funzionamento, necessari per svolgere l’attività
nel Parco Industriale. 4.
ZONE
DEPRESSE Quadro
normativo: - Ordinanza di Urgenza nr. 75 del 16 giugno 2000 -
Decisione
del Governo nr. 554 del 12 luglio 1999 -
Decisione
del Governo nr. 525 del 29 giugno 1999 -
Legge
nr. 20 del 15 gennaio 1999 -
Decisione
del Governo nr. 978 del 23 dicembre 1998 -
Ordinanza
di Urgenza nr. 24 del 30 settembre 1998 Le Zone Depresse sono definite come segue: “aree
geografiche, strettamente delimitate dal punto di vista del territorio, che
rispondono almeno ad uno dei seguenti criteri: a)
il
numero dei disoccupati rapportato alla mano d’opera della zona deve essere
almeno tre volte superiore al numero dei disoccupati rapportato alla mano
d’opera a livello nazionale, negli ultimi 3 mesi precedenti il mese in cui si
redige la documentazione per la dichiarazione della Zone Depressa; b) sono zone
isolate prive di mezzi di comunicazione, e l’infrastruttura
e poco sviluppata; ecc. Le
società commerciali a capitale maggioritario privato, persone giuridiche
romene, nonché gli imprenditori privati o le associazioni familiari, che hanno
la sede e svolgono la propria attività nella Zona Depressa, godono delle
seguenti agevolazioni: a)
esenzione di: -
dazi doganali e dell’IVA per i macchinari, impianti, istallazioni,
equipaggiamenti, mezzi di trasporto, altri beni oggetto di ammortamento
importati al fine di investire nella ZD; -
IVA per i macchinari, impianti, istallazioni, equipaggiamenti, mezzi di
trasporto, altri beni oggetto di ammortamento prodotti in Romania
e necessari all’attuazione degli investimenti nella ZD; b)
esenzione di dazi doganali per le materie prime importate necessarie per
la propria attività produttiva nella ZD c)
esenzione dall’imposta sul profitto, durante il periodo di esistenza
della ZD; d)
esenzione dal pagamento delle tasse percepite per variare la destinazione
o eliminare dal circuito agricolo di terreni destinati alla realizzazione degli
investimenti; e)
erogazione di fondi governativi per il finanziamento di programmi
speciali approvati dal Governo. 5. IMPOSTA SUL PROFITTO Quadro
normativo: - Ordinanza di Urgenza nr. 217 del 29 dicembre 1999 -
Decisione
del Governo n. 402 del 12 giugno 2000 per l’approvazione delle istruzioni
sulla metodologia di calcolo dell’imposta sul profitto L’Ordinanza
in parola stabilisce: -
l’imposta sul profitto del 25% -
un’imposta supplementare del 10% sul profitto reinvestito per aumentare
il capitale sociale dell’azienda -
imposta del 5% per i profitti provenienti dalle attività di esportazione
a condizione che le relative somme
siano versate su conti bancari romeni, e la deduzione fiscale del 10% del
costo degli equipaggiamenti e dei mezzi di trasporto (ad eccezione delle
autovetture) acquistati dopo il 1º gennaio 2000, ecc. 6. DOGANE Recentemente e’ entrata in vigore la procedura
agevolata di sdoganamento presso il domicilio per le importazioni di beni in
regime di perfezionamento attivo (Decisione del Direttore Generale delle Dogane,
n. 637 del 12 aprile 2000). L’essenza di questa procedura consiste nel fatto
che lo sdoganamento si fa in assenza della dogana. La condizione necessaria per
il rilascio dell’autorizzazione di sdoganamento presso il domicilio per le
operazioni di importazione e di perfezionamento attivo e’ che l’operatore
economico sia una persona giuridica romena, la quale ha realizzato nel
precedente anno importazioni di 10 milioni di dollari al minimo oppure ha avuto
un numero minimo di 200 dichiarazioni doganali di importazione o di
perfezionamento attivo. La presente procedura contribuirà alla riduzione dei tempi di attesa in dogana e aiuterà
lo sviluppo del commercio di Romania. D’altra parte verrà ridotta la
corruzione perché gli operatori economici non entrano più in contatto diretto
con gli addetti doganali. Si rende noto, ad ogni buon fine, l’indirizzo
Internet della Direzione Generale delle Dogane (DGV): www.customs.ro Su questo sito sono presentati il Codice Doganale di
Romania, il regolamento di applicazione del Codice Doganale e lo statuto del
personale doganale, e nel prossimo futuro verra’ inserito anche la tariffa
doganale. 7.
PORTI
FRANCHI Il 31 agosto 2000 e’ stata varata l’Ordinanza n.
131 relativa all’istituzione di misure per facilitare lo sfruttamento di
porti. I Porti assoggettati a questa Ordinanza hanno lo statuto di Porti Franchi
(Liberi) come quello del porto italiano Trieste e godono di alcune
facilitazioni. N.B.
Per ulteriori informazioni relative alla legislazione romena nel settore
economico, e’ opportuno rivolgersi anche all’Istituto Italiano per il
Commercio Estero (ICE), presso il quale sono disponibili testi di leggi, anche
in traduzione italiana. (www.ice.it/estero/bucarest)
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