PROGRAMMI

 

QUADRO DELLA NORMATIVA ROMENA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

 

1.       1. PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Quadro normativo: Legge nr. 133/1999

Soltanto due articoli della Legge citata si applicano:

-          articolo 22: “ le PMI sono esentate dai dazi doganali per i macchinari, impianti, equipaggiamenti industriali, know-how che si importano in vista dello sviluppo delle proprie attivita’ produttive e servizi (pagati con fondi propri oppure con crediti ottenuti da banche romene o straniere)” ;

 

-          articolo 25: “ le PMI sono esentate dai dazi doganali per le importazioni di materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti, se questi prodotti sono a loro volta esentati dai dazi doganali di importazione. La lista comprendente i prodotti esentati si approva annualmente con decisione del Governo”

 

 

2. ZONE LIBERE

Quadro normativo: Legge nr. 84/1992

Le Zone Libere sono definite come segue:

una parte del territorio dello Stato, nella quale le merci che vi entrano non vengono considerate, dal punto di vista dei dazi doganali, come merci che si trovano sul territorio doganale del Paese e non sono sottoposte al normale controllo doganale “

 

Principali vantaggi:

 

-          i terreni e le costruzioni della Zona Libera possono essere dati in concessione o affittati alle persone fisiche e giuridiche, romene e straniere. Il periodo di concessione puo’ essere di al massimo 50 anni e viene stabilito in funzione dell’ammontare dell’investimento o della specifica attivita’, mentre l’affitto puo’ essere fatto per un periodo  di al massimo 1 anno con possibilita’ di prolungamento, con l’approvazione del Ministero dei Trasporti;

 

-          esenzione di dazi doganali, imposta sul profitto, IVA e accise relative alle attivita’ svolte nella Zona Libera;

 

-          la possibilita’ di rimpatriare (quando l’azienda cessa l’attivita’) il profitto ed il capitale dopo il pagamento di tutti i debiti nei confronti dello Stato ed i partners d’affari;

 

-          i mezzi di trasporto, le merci ed altri beni provenienti dall’estero o destinati ad altri Paesi, che entrano o escono sono esentati dai dazi doganali e dalle imposte;

 

-          i beni di una Zona Libera possono essere trasportati in un’altra zona libera senza dover pagare i dazi doganali;

 

-          esenzione di dazi doganali per i beni romeni che vengono utilizzati per costruire, sistemare impianti che si trovano in una zona libera nonche’ per i materiali e gli accessori romeni impiegati alla fabbricazione di beni;

 

-          tutte le operazioni finanziarie relative alle attivita’ svolte in una zona libera si possono fare in valuta;

 

-          gli investimenti fatti nelle zone libere non possono essere espropriati o sottoposti ad altre misure di questo tipo;

 

-          altre agevolazioni fiscali, di trasporto, ecc.

 

Attualmente in Romania ci sono sei zone libere, che godono di vantaggi supplementari, oltre a quelli gia’ presentati, a seconda della loro posizione geografica e delle infrastrutture presenti:

 

1.       ZONA LIBERA CONSTANTA-SUD  (Costanza e’ il principale porto marittimo del Mar Nero) - costituita nel 1993

2.       ZONA LIBERA  SULINA (A Sulina il Danubio versa nel Mar Nero; porto) - costituita nel 1993

3.       ZONA LIBERA GALATI (porto sul Danubio; si segnala l’esistenza del piu’ importante cantiere navale di Romania) - costituita nel 1994

4.       ZONA LIBERA BRAILA (porto sul Danubio) - costituita nel 1994

5.       ZONA LIBERA GIURGIU (porto sul Danubio) - costituita nel 1996

6.       ZONA LIBERA CURTICI-ARAD (vicina alla frontiera con l’Ungheria)- costituita nel giugno 1999.

 

3.        PARCHI INDUSTRIALI

Quadro normativo: Legge nr. 134 del 21 luglio 2000

I Parchi industriali sono definiti come segue:

aree strettamente delimitate dal punto di vista del territorio, dentro le quali vengono svolte attività di investimenti, di produzione industriale e di servizi, in un regime di facilitazioni specifiche”.

I Parchi Industriali si costituiscono per stimolare lo sviluppo economico-sociale, per mettere in opera nuove tecnologie, per attirare e valorizzare le risorse umane della zona. Il periodo di esistenza di un Parco Industriale e’ di almeno 25 anni e viene stabilito in funzione degli obiettivi proposti nel Programma Nazionale di Sviluppo Economico.

Gli operatori economici che svolgono la loro attività in un Parco Industriale godono delle seguenti agevolazioni:

a)        esenzione di dazi doganali e dell’IVA per l’importazione di macchinari, impianti, istallazioni, equipaggiamenti, mezzi di trasporto, impianti agricoli, altri beni oggetto di ammortamento necessari per lo svolgimento dell’investimento;

b)        esenzione di dazi doganali e dell’IVA per le importazioni di materie prime e materiali, pezzi di ricambio e componenti per la costruzione, riparazione e manutenzione di beni che si trovano nel Parco Industriale;

c)        esenzione dall’imposta sul profitto reinvestito nella modernizzazione delle tecnologie, sviluppo dell’infrastruttura industriale, mantenimento degli investimenti nel quadro del Parco Industriale per almeno 5 anni dalla creazione;

d)        cofinanziamento, con o senza l’obbligo di restituzione, dai fondi destinati allo sviluppo dei Parchi Industriali, entro il limite  del 25% del valore dell’investimento necessario al proseguimento dei lavori di infrastruttura, e all’assicurazione dei servizi pubblici attinenti al rispettivo Parco Industriale, ad eccezione dei finanziamenti esterni. In quest’ultimo caso il limite del cofinanziamento viene stabilito dal finanziatore esterno;

e)        agevolazioni nel pagamento delle imposte e tasse locali, in base alle decisioni dei rispettivi Consigli locali e distrettuali;

f)          le camere di commercio e industria assicureranno, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti, il rilascio dei nulla osta, delle autorizzazioni e delle licenze di funzionamento, necessari per svolgere l’attività nel Parco Industriale.

 

4.       ZONE DEPRESSE

 

Quadro normativo: - Ordinanza di Urgenza nr. 75 del 16 giugno 2000

-          Decisione del Governo nr. 554 del 12 luglio 1999

-          Decisione del Governo nr. 525 del 29 giugno 1999

-          Legge nr. 20 del 15 gennaio 1999

-          Decisione del Governo nr. 978 del 23 dicembre 1998

-          Ordinanza di Urgenza nr. 24 del 30 settembre 1998

 

Le Zone Depresse sono definite come segue:

“aree geografiche, strettamente delimitate dal punto di vista del territorio, che rispondono almeno ad uno dei seguenti criteri:

a)       il numero dei disoccupati rapportato alla mano d’opera della zona deve essere almeno tre volte superiore al numero dei disoccupati rapportato alla mano d’opera a livello nazionale, negli ultimi 3 mesi precedenti il mese in cui si redige la documentazione per la dichiarazione della Zone Depressa;

b) sono zone isolate prive di mezzi di comunicazione, e l’infrastruttura e poco sviluppata; ecc.

Le società commerciali a capitale maggioritario privato, persone giuridiche romene, nonché gli imprenditori privati o le associazioni familiari, che hanno la sede e svolgono la propria attività nella Zona Depressa, godono delle seguenti agevolazioni:

a)       esenzione di:

-          dazi doganali e dell’IVA per i macchinari, impianti, istallazioni, equipaggiamenti, mezzi di trasporto, altri beni oggetto di ammortamento importati al fine di investire nella ZD;

-          IVA per i macchinari, impianti, istallazioni, equipaggiamenti, mezzi di trasporto, altri beni oggetto di ammortamento prodotti in Romania  e necessari all’attuazione degli investimenti nella ZD;

b)       esenzione di dazi doganali per le materie prime importate necessarie per la propria attività produttiva nella ZD

c)       esenzione dall’imposta sul profitto, durante il periodo di esistenza della ZD;

d)       esenzione dal pagamento delle tasse percepite per variare la destinazione o eliminare dal circuito agricolo di terreni destinati alla realizzazione degli investimenti;

e)       erogazione di fondi governativi per il finanziamento di programmi speciali approvati dal Governo.

 

5.       IMPOSTA SUL PROFITTO

Quadro normativo: - Ordinanza di Urgenza nr. 217 del 29 dicembre 1999

-          Decisione del Governo n. 402 del 12 giugno 2000 per l’approvazione delle istruzioni sulla metodologia di calcolo dell’imposta sul profitto

 

L’Ordinanza in parola stabilisce:

-          l’imposta sul profitto del 25%

-          un’imposta supplementare del 10% sul profitto reinvestito per aumentare il capitale sociale dell’azienda

-          imposta del 5% per i profitti provenienti dalle attività di esportazione a condizione che le relative  somme  siano versate su conti bancari romeni, e la deduzione fiscale del 10% del costo degli equipaggiamenti e dei mezzi di trasporto (ad eccezione delle autovetture) acquistati dopo il 1º gennaio 2000, ecc.

 

 

6.       DOGANE

Recentemente e’ entrata in vigore la procedura agevolata di sdoganamento presso il domicilio per le importazioni di beni in regime di perfezionamento attivo (Decisione del Direttore Generale delle Dogane, n. 637 del 12 aprile 2000). L’essenza di questa procedura consiste nel fatto che lo sdoganamento si fa in assenza della dogana. La condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di sdoganamento presso il domicilio per le operazioni di importazione e di perfezionamento attivo e’ che l’operatore economico sia una persona giuridica romena, la quale ha realizzato nel precedente anno importazioni di 10 milioni di dollari al minimo oppure ha avuto un numero minimo di 200 dichiarazioni doganali di importazione o di perfezionamento attivo.

La presente procedura  contribuirà alla riduzione dei tempi di attesa in dogana e aiuterà lo sviluppo del commercio di Romania. D’altra parte verrà ridotta la corruzione perché gli operatori economici non entrano più in contatto diretto con gli addetti doganali.

 

Si rende noto, ad ogni buon fine, l’indirizzo Internet della Direzione Generale delle Dogane (DGV): www.customs.ro

Su questo sito sono presentati il Codice Doganale di Romania, il regolamento di applicazione del Codice Doganale e lo statuto del personale doganale, e nel prossimo futuro verra’ inserito anche la tariffa doganale.

 

 

7.       PORTI FRANCHI

 

Il 31 agosto 2000 e’ stata varata l’Ordinanza n. 131 relativa all’istituzione di misure per facilitare lo sfruttamento di porti. I Porti assoggettati a questa Ordinanza hanno lo statuto di Porti Franchi (Liberi) come quello del porto italiano Trieste e godono di alcune facilitazioni.

 

 

N.B.    Per ulteriori informazioni relative alla legislazione romena nel settore economico, e’ opportuno rivolgersi anche all’Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE), presso il quale sono disponibili testi di leggi, anche in traduzione italiana. (www.ice.it/estero/bucarest)